Positività sulle prospettive del mondo di lavoro quando a parlare é una donna addentro alle dinamiche dell’occupazione, come la consulente del lavoro Emiliana Dal Bon:

“Il mercato del lavoro sta lanciando deboli ma percettibili segnali di ripresa: ciò impone, a chi si occupa di gestione del personale in aziende che hanno attivato meccanismi di riduzione del personale, di occuparsi della problematica del diritto di precedenza dei lavoratori nelle riassunzioni a seguito di licenziamenti individuali, plurimi e collettivi”

– ha detto a LABITALIA Emiliana Dal Bon.

E spiega:

“Il diritto di precedenza è stato disciplinato dall’articolo 15, comma 6, della legge n. 264/ 1949 e successive modifiche e integrazioni, e prevede che i lavoratori licenziati da un’azienda per riduzione di personale abbiano la precedenza nell’assunzione presso la medesima azienda entro sei mesi’. La legge 223/91, a sua volta, all’articolo 8 c.1, in materia di collocamento dei lavoratori in mobilità, ha confermato, in modo in realtà ridondante, l’applicazione di tale diritto anche ai lavoratori posti in mobilità”.

E continua:

“Il legislatore poi ha però ammesso una serie di deroghe al citato diritto di precedenza, e in particolare, nell’ambito della somministrazione, è recentemente intervenuto con la finanziaria per l’anno 2010 (legge 191/2009) andando a integrare la previsione di cui all’articolo 20, comma 5, lett. b. E’ stato, infatti, disposto che l’operatività del divieto al ricorso al lavoro somministrato presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi e che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione, sia esclusa non solo, come già precedentemente previsto, nelle ipotesi in cui l’esclusione venga esplicitamente prevista da parte della contrattazione collettiva (anche aziendale)”.

Precisa sempre Emiliana Dal Bon-

“Vengono fatte salve le ipotesi in cui il contratto sia: stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti; sia concluso ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (assunzioni di lavoratori iscritti alle liste di mobilità); ovvero abbia una durata iniziale, e si sottolinea iniziale, non superiore a tre mesi. “Questa dilatazione applicativa ha di fatto consentito un’uniformazione dei limiti al ricorso al lavoro somministrato rispetto alle previsioni in materia di ricorso al contratto a tempo determinato, eliminando quella distonia che era emersa tra le due fattispecie contrattuali e conferendo alle agenzie per il lavoro sempre più il ruolo di partner nei processi di ripresa dell’attività”.

“In queste ipotesi, quindi, anche per il lavoro somministrato così come per il contratto a tempo determinato -conclude- non sarà necessario porsi la questione del diritto di precedenza di cui all’articolo 8, comma 1 della legge 223/1991, trattandosi di ipotesi speciale, espressamente prevista dalla legge, e le aziende potranno avvalersi del modello organizzativo somministrazione per affrontare la delicata e impervia, sebbene attesissima, fase della ripresa”.

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